Questioni legali di podologia
I trattati di medicina legale ne parlano a grandi linee o
non ne parlano per niente, è anche da stabilire se il
maniscalco è responsabile civilmente di alcuni suoi errori
o pratiche viziate durante la ferratura. Delle ferite
causate dagli attrezzi abbandonati a terra e calpestati dal
cavallo, delle ferite prodotte dal coltello inglese durante
il pareggio, delle bruciature della suola, delle varie
ferite da inchiodatura, e comunque tutte le pratiche o le
azioni che possono conseguire a una cattiva ferratura in
generale.
Specifichiamo anche che la responsabilità del maniscalco si
riduce ai casi di errore veramente grossolano e grave,
responsabilità che si aggraverebbe quando, ad incidente
avvenuto, il maniscalco si proponesse di non denunciarlo al
proprietario del cavallo o provvedesse egli stesso alla
cura, di sola spettanza del veterinario. È opportuno che il
maniscalco, a sua discolpa, possa dimostrare, e ciò in ogni
circostanza, che durante la ferratura, di sola sua
spettanza, tutti gli accorgimenti del caso erano messi
all'opera. Se, per esempio, il maniscalco operasse in stato
di ubriachezza o avrà lavorato al buio in condizione da non
poter mettere a servizio tutti i suoi sensi, sarà allora
civilmente responsabile dell'eventuale danno che avrà
causato.
Nella maggioranza dei casi il maniscalco accorto mette la
sua perizia al servizio della ferratura e gli incidenti di
cui potrà andare incontro rivestirà sempre, o quasi,
carattere di lesione casuale fortuita indipendente dalla
perizia del maniscalco stesso.
"soltanto chi non ferra, non brucia o inchioda" o più
semplicemente " chi ferra inchioda" si tratta di alcuni
detti popolari comuni.
Si cita come primo caso, un cavallo che possa riportare,
nell'officina del maniscalco, una ferita causata da un
chiodo e ci si domanda se questo maniscalco può essere
ritenuto responsabile dell'accaduto. Galtier risponde di
no, poiché può accadere che un vecchio chiodo cada e si
disperda in un'officina di mascalcia. La responsabilità del
maniscalco in un simile caso non sarebbe veramente
compromessa eccetto il caso in cui fosse dimostrato che è
nelle sue abitudini l'essere trascurato e di lasciare
disseminati nella sua officina chiodi vecchi.
Altrettanto, bisogna dire riguardo l'irresponsabilità del
maniscalco, se l'animale, mentre lo si ferra secondo le
regole e le precauzioni ordinarie, si agita, cade e si
frattura un osso o si ferisce più o meno gravemente.
Altro esempio utile, il maniscalco può ferire il cavallo
alla pastoia o all'avambraccio con l'incastro: se
notoriamente il cavallo è docile e non si difende, il caso
sarà derivato da inabilità del ferratore e questi ne sarà
responsabile; non lo sarà invece se avrà provato che il
cavallo era cattivo e che si difendeva senza sosta e che
non fu possibile metterlo in un travaglio.
Altra e ultima questione da prospettarsi è quella di piedi
resi insensibili al dolore da precedenti nevrotomie,
indifferentemente se palmari, plantari, del mediano, del
cubitale, o altre. All'argomento si sono interessati il
Fogliata e il Ghisleni, riferendosi in particolare più che
a casi di incidenti di ferratura su arti nevrotomizzati a
compravendita di animali con quella situazione. Nostra
intenzione è parlare solo dei casi inerenti alla ferratura,
in riferimento della responsabilità del maniscalco, il
quale, preavvertito del caso, userà particolare abilità che
la situazione richiede; se invece non avvertito, sfruttando
le sole cautele ordinarie della ferratura, potrà incorrere
in incidenti (ferite del vivo del piede, bruciature della
suola ecc) che non provocherebbe altrimenti. Tutto questo a
causa dell’insensibilità del piede del cavallo.
La responsabilità del maniscalco è perciò stabilita. Non
può rientrare nel quadro generale delle responsabilità
prospettate in precedenza: quindi, avvertito del caso, se
pure discutibilmente, sarà responsabile; se non avvertito,
non lo sarà.