Questioni legali di podologia



I trattati di medicina legale ne parlano a grandi linee o non ne parlano per niente, è anche da stabilire se il maniscalco è responsabile civilmente di alcuni suoi errori o pratiche viziate durante la ferratura. Delle ferite causate dagli attrezzi abbandonati a terra e calpestati dal cavallo, delle ferite prodotte dal coltello inglese durante il pareggio, delle bruciature della suola, delle varie ferite da inchiodatura, e comunque tutte le pratiche o le azioni che possono conseguire a una cattiva ferratura in generale.
Specifichiamo anche che la responsabilità del maniscalco si riduce ai casi di errore veramente grossolano e grave, responsabilità che si aggraverebbe quando, ad incidente avvenuto, il maniscalco si proponesse di non denunciarlo al proprietario del cavallo o provvedesse egli stesso alla cura, di sola spettanza del veterinario. È opportuno che il maniscalco, a sua discolpa, possa dimostrare, e ciò in ogni circostanza, che durante la ferratura, di sola sua spettanza, tutti gli accorgimenti del caso erano messi all'opera. Se, per esempio, il maniscalco operasse in stato di ubriachezza o avrà lavorato al buio in condizione da non poter mettere a servizio tutti i suoi sensi, sarà allora civilmente responsabile dell'eventuale danno che avrà causato.
Nella maggioranza dei casi il maniscalco accorto mette la sua perizia al servizio della ferratura e gli incidenti di cui potrà andare incontro rivestirà sempre, o quasi, carattere di lesione casuale fortuita indipendente dalla perizia del maniscalco stesso.
"soltanto chi non ferra, non brucia o inchioda" o più semplicemente " chi ferra inchioda" si tratta di alcuni detti popolari comuni.
Si cita come primo caso, un cavallo che possa riportare, nell'officina del maniscalco, una ferita causata da un chiodo e ci si domanda se questo maniscalco può essere ritenuto responsabile dell'accaduto. Galtier risponde di no, poiché può accadere che un vecchio chiodo cada e si disperda in un'officina di mascalcia. La responsabilità del maniscalco in un simile caso non sarebbe veramente compromessa eccetto il caso in cui fosse dimostrato che è nelle sue abitudini l'essere trascurato e di lasciare disseminati nella sua officina chiodi vecchi.
Altrettanto, bisogna dire riguardo l'irresponsabilità del maniscalco, se l'animale, mentre lo si ferra secondo le regole e le precauzioni ordinarie, si agita, cade e si frattura un osso o si ferisce più o meno gravemente.
Altro esempio utile, il maniscalco può ferire il cavallo alla pastoia o all'avambraccio con l'incastro: se notoriamente il cavallo è docile e non si difende, il caso sarà derivato da inabilità del ferratore e questi ne sarà responsabile; non lo sarà invece se avrà provato che il cavallo era cattivo e che si difendeva senza sosta e che non fu possibile metterlo in un travaglio.
Altra e ultima questione da prospettarsi è quella di piedi resi insensibili al dolore da precedenti nevrotomie, indifferentemente se palmari, plantari, del mediano, del cubitale, o altre. All'argomento si sono interessati il Fogliata e il Ghisleni, riferendosi in particolare più che a casi di incidenti di ferratura su arti nevrotomizzati a compravendita di animali con quella situazione. Nostra intenzione è parlare solo dei casi inerenti alla ferratura, in riferimento della responsabilità del maniscalco, il quale, preavvertito del caso, userà particolare abilità che la situazione richiede; se invece non avvertito, sfruttando le sole cautele ordinarie della ferratura, potrà incorrere in incidenti (ferite del vivo del piede, bruciature della suola ecc) che non provocherebbe altrimenti. Tutto questo a causa dell’insensibilità del piede del cavallo.
La responsabilità del maniscalco è perciò stabilita. Non può rientrare nel quadro generale delle responsabilità prospettate in precedenza: quindi, avvertito del caso, se pure discutibilmente, sarà responsabile; se non avvertito, non lo sarà.