Forse non tutti sanno che chiunque lavori in vicinanza di
animali o lavori con animali di qualsiasi genere, in caso
di epidemia infettiva, ha l'obbligo per legge, di
denunciare tale epidemia alle autorità competenti.
Questa è una regola che fa capo al Testo Unico Leggi
Sanitarie che dice espressamente:
Disposizione del Testo Unico Leggi Sanitarie contro la
diffusione delle malattie infettive degli animali
T.U.LL.SS 27.7.1934, N.1265
Capo III, Misure contro la diffusione delle malattie
infettive
Denuncia delle malattie infettive
Persone tenute alla denuncia
Articolo 3
Articolo 4
Zoonosi
T.U.LL.SS 27.7.1934, N.1265
Il T.U.LL.SS al Titolo V -capo III- prende in
considerazione le misure contro le malattie infettive degli
animali.
All'art. 264 fa obbligo di denuncia di ogni caso di morte
improvvisa di un animale che on sia riferibile ad una
malattia comune già accertata. Fa inoltre obbligo ai
proprietari od ai detentori di animali, gli albergatori, ai
conduttori di stalle di sosta nonché naturalmente, ai
veterinari di avanzare denuncia di ogni caso di malattia
infettiva accertata o sospetta.
Il suddetto articolo dispone anche che, in caso di malattie
infettive del bestiame, l'autorità sanitaria possa,
mediante apposite ordinanze, rendere obbligatorie le
disposizioni contenute nel titolo V dirette ad impedire e
limitare la diffusione delle malattie infettive o diffusive
dell'uomo. Sono dichiarate quindi applicabili anche nel
campo veterinario.
Fondamentale è l'articolo 265 del T.U.LL.SS. Nella sua
stesura originale, oggi ampiamente modificata, esso
stabiliva che nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite
essudativa e di morva, il prefetto poteva, previa visita e
parere del veterinario provinciale, ordinare l'abbattimento
e la distruzione degli animali riconosciuti infetti e che
ai proprietari venisse concessa una indennità fino al 50%
del valore dell'animale, ma comunque non superiore alle 600
lire a capo.
Capo III, misure contro la diffusione delle malattie
infettive degli animali
Art.264 I veterinari, i proprietari o detentori, a
qualunque titolo, di animali domestici, nonché di
albergatori e conduttori di stalle da sosta, devono
denunciare immediatamente al sindaco del luogo, dove si
verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva
del bestiame, accertata o sospetta, o qualunque caso di
morte improvvisa di animale non riferibile a malattia
comune già accertata.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 1 milione
a 5 milioni.
L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può
rendere obbligatorie nei casi di malattie infettive del
bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo
dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie
infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali
disposizioni è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5
milioni.
Denuncia delle malattie infettive
Anche dopo l'istituzione del SSN, il responsabile della
sanità in un comune rimane il sindaco, al quale deve essere
inviata la denuncia di malattia infettiva contagiosa
accertata o sospetta. Ricevuta la segnalazione, il sindaco
mobilizzerà l'apparato veterinario. Provvederà cioè a
rivolgersi alle ASL, se sarà stato deciso di esercitare le
competenze veterinarie in forma associativa tramite tale
struttura (o agirà direttamente in caso contrario),
affinché sul posto venga inviato un veterinario ufficiale
per l'accertamento della diagnosi.
Una volta sul luogo, il veterinario ufficiale, accertata la
natura della malattia, dovrà eseguire le opportune
rilevazioni poiché dovrà tenere conto, nel proporre i
provvedimenti da applicarsi, anche degli altri animali
presenti nel focolaio i quali, anche se ancora clinicamente
sani, potranno essere stati esposti al contagio ed essere
sospettati di contaminazione.
Persone tenute alla denuncia
D.P.R. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria)
Art. 2 qualunque caso, anche sospetto, di malattia
infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, deve
essere immediatamente denunciato al sindaco che ne da
subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
I veterinari comunali e consorziali che comunque siano
venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e
diffusiva;
I veterinari liberi esercenti;
I proprietari detentori di animali anche in temporanea
consegna ed a qualsiasi titolo;
Gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di
pubbliche stazioni di monta e gli esercenti delle
mascalcie.
La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso
di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro
otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia
comune già accertata.
Sono tenuti altresì alla denuncia:
I presidi di Facoltà di medicina veterinaria, i direttori
degli Istituti di zooprofilattici sperimentali nonché di
ogni altro Istituto sperimentale a carattere
veterinario,limitatamente alle malattie accertata nei
rispettivi istituti o laboratori.
I direttori degli Istituti zootecnici, i direttori degli
Istituti di incremento ippico (D.P.R. 7.12.1959, n.1378),
l'autorità militare cui sono affidati per servizi
dell'Esercito e le Commissioni militari di rimonta e di
rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
Le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti
civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le
imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con
autoveicoli, per i casi di malattia,dei quali sono venuti a
conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o
lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a
cause accidentali;
I funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i
carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali,
gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le
guardie dell'Ente per la protezione animali.
Articolo 3
La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere
fatta per iscritto o verbalmente.
La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano,
deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da
provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante
l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.
In tale denuncia devono essere indicati:
1. la natura della malattia accertata o sospetta;
2. il cognome e il nome del proprietario degli animali
morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del
ricovero o del pascolo in cui questi animali si trovano, il
numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei
rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui
cominciala malattia o avvenne la morte.
3. le eventuali osservazioni del veterinario e le
precauzioni adottare d'urgenza per prevenire la diffusione
della malattia. I veterinari devono sempre fare denuncia
per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente
ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta
appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le
denunce verbali devono essere trascritte all'ufficio
comunale sui moduli sopra indicati.
Articolo 4
Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a
scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti
di una delle malattie indicate nell'art.1 di:
1. isolare gli animali ammalati;
2. accantonare, opportunamente custoditi, gli animali
morti;
3. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni
prodotto animale od altro materiale che può costituire
veicolo di contagio, durante l'attesa delle disposizioni
del veterinario comunale.
Zoonosi
Le zoonosi fanno parte delle malattie professionali alle
quali sono particolarmente esposti i lavoratori agricoli,
gli operai dell'industria, il personale dei laboratori e
coloro che si occupano di animali.
Certe malattie trasmissibili e talune infezioni
parassitarie, infatti, hanno una frequenza molto più
elevata nei lavoratori nell'esercizio della loro attività,
piuttosto che nel resto della popolazione.
Il carbonchio ematico per i conciatori, la leptospirosi per
chi lavora in risaia, la listerosi per lavoratori agricoli,
l'erisipeloide per i macellai e per i pescatori, la
tularemia per i cacciatori, ecc. sono altrettanti esempi di
zoonosi professionali.
Questo carattere di malattia professionale si accentua
progressivamente per molte affezioni ed i regolamenti di
vari paesi lo riconoscono.
È il caso ad esempio della febbre Q per i macellai, della
febbre gialla di boscaglia e delle malattie trasmesse dalle
zecche per i boscaioli, delle salmonellosi per gli
alimentaristi, della tubercolosi bovina per gli
agricoltori, della malattia di Newcastle per gli allevatori
di polli, dell'ectima contagioso per i tosatori di pecore e
della rabbia per i veterinari, i naturalisti e gli
impiegati di stabulari.
Alle zoonosi professionali, riconosciute in vari paesi, si
è aggiunta in questi ultimi anni l'epatite infettiva, che
viene trasmessa all'uomo dagli scimpanzé e da altri primati
antropomorfi.
Le ripercussioni economiche delle zoonosi sono estremamente
difficili da valutare, ma si può tranquillamente affermare
che sono considerevoli. Nei soli paesi dell'America Latina
per es., le perdite economiche legate alla brucellosi, alla
tubercolosi bovina, alla rabbia, alla cisticercosi ed alla
idattidosi sono valutate in centinaia di milioni di dollari
l'anno.
Questo senza tener conto delle sofferenze umane e dei
decessi causati da tali malattie.