Forse non tutti sanno che chiunque lavori in vicinanza di animali o lavori con animali di qualsiasi genere, in caso di epidemia infettiva, ha l'obbligo per legge, di denunciare tale epidemia alle autorità competenti.
Questa è una regola che fa capo al Testo Unico Leggi Sanitarie che dice espressamente:




Disposizione del Testo Unico Leggi Sanitarie contro la diffusione delle malattie infettive degli animali



T.U.LL.SS 27.7.1934, N.1265
Capo III, Misure contro la diffusione delle malattie infettive
Denuncia delle malattie infettive
Persone tenute alla denuncia
Articolo 3
Articolo 4
Zoonosi


T.U.LL.SS 27.7.1934, N.1265



Il T.U.LL.SS al Titolo V -capo III- prende in considerazione le misure contro le malattie infettive degli animali.
All'art. 264 fa obbligo di denuncia di ogni caso di morte improvvisa di un animale che on sia riferibile ad una malattia comune già accertata. Fa inoltre obbligo ai proprietari od ai detentori di animali, gli albergatori, ai conduttori di stalle di sosta nonché naturalmente, ai veterinari di avanzare denuncia di ogni caso di malattia infettiva accertata o sospetta.
Il suddetto articolo dispone anche che, in caso di malattie infettive del bestiame, l'autorità sanitaria possa, mediante apposite ordinanze, rendere obbligatorie le disposizioni contenute nel titolo V dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive o diffusive dell'uomo. Sono dichiarate quindi applicabili anche nel campo veterinario.
Fondamentale è l'articolo 265 del T.U.LL.SS. Nella sua stesura originale, oggi ampiamente modificata, esso stabiliva che nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite essudativa e di morva, il prefetto poteva, previa visita e parere del veterinario provinciale, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti e che ai proprietari venisse concessa una indennità fino al 50% del valore dell'animale, ma comunque non superiore alle 600 lire a capo.


Capo III, misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali




Art.264 I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché di albergatori e conduttori di stalle da sosta, devono denunciare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, o qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni.
L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni.






Denuncia delle malattie infettive


Anche dopo l'istituzione del SSN, il responsabile della sanità in un comune rimane il sindaco, al quale deve essere inviata la denuncia di malattia infettiva contagiosa accertata o sospetta. Ricevuta la segnalazione, il sindaco mobilizzerà l'apparato veterinario. Provvederà cioè a rivolgersi alle ASL, se sarà stato deciso di esercitare le competenze veterinarie in forma associativa tramite tale struttura (o agirà direttamente in caso contrario), affinché sul posto venga inviato un veterinario ufficiale per l'accertamento della diagnosi.
Una volta sul luogo, il veterinario ufficiale, accertata la natura della malattia, dovrà eseguire le opportune rilevazioni poiché dovrà tenere conto, nel proporre i provvedimenti da applicarsi, anche degli altri animali presenti nel focolaio i quali, anche se ancora clinicamente sani, potranno essere stati esposti al contagio ed essere sospettati di contaminazione.


Persone tenute alla denuncia


D.P.R. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria)
Art. 2 qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, deve essere immediatamente denunciato al sindaco che ne da subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
I veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
I veterinari liberi esercenti;
I proprietari detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
Gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti delle mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
Sono tenuti altresì alla denuncia:
I presidi di Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti di zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario,limitatamente alle malattie accertata nei rispettivi istituti o laboratori.
I direttori degli Istituti zootecnici, i direttori degli Istituti di incremento ippico (D.P.R. 7.12.1959, n.1378), l'autorità militare cui sono affidati per servizi dell'Esercito e le Commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
Le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli, per i casi di malattia,dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;
I funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente per la protezione animali.


Articolo 3


La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente.
La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.
In tale denuncia devono essere indicati:
1. la natura della malattia accertata o sospetta;
2. il cognome e il nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi animali si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciala malattia o avvenne la morte.
3. le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottare d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I veterinari devono sempre fare denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte all'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Articolo 4


Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art.1 di:
1. isolare gli animali ammalati;
2. accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
3. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, durante l'attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Zoonosi


Le zoonosi fanno parte delle malattie professionali alle quali sono particolarmente esposti i lavoratori agricoli, gli operai dell'industria, il personale dei laboratori e coloro che si occupano di animali.
Certe malattie trasmissibili e talune infezioni parassitarie, infatti, hanno una frequenza molto più elevata nei lavoratori nell'esercizio della loro attività, piuttosto che nel resto della popolazione.
Il carbonchio ematico per i conciatori, la leptospirosi per chi lavora in risaia, la listerosi per lavoratori agricoli, l'erisipeloide per i macellai e per i pescatori, la tularemia per i cacciatori, ecc. sono altrettanti esempi di zoonosi professionali.
Questo carattere di malattia professionale si accentua progressivamente per molte affezioni ed i regolamenti di vari paesi lo riconoscono.
È il caso ad esempio della febbre Q per i macellai, della febbre gialla di boscaglia e delle malattie trasmesse dalle zecche per i boscaioli, delle salmonellosi per gli alimentaristi, della tubercolosi bovina per gli agricoltori, della malattia di Newcastle per gli allevatori di polli, dell'ectima contagioso per i tosatori di pecore e della rabbia per i veterinari, i naturalisti e gli impiegati di stabulari.
Alle zoonosi professionali, riconosciute in vari paesi, si è aggiunta in questi ultimi anni l'epatite infettiva, che viene trasmessa all'uomo dagli scimpanzé e da altri primati antropomorfi.
Le ripercussioni economiche delle zoonosi sono estremamente difficili da valutare, ma si può tranquillamente affermare che sono considerevoli. Nei soli paesi dell'America Latina per es., le perdite economiche legate alla brucellosi, alla tubercolosi bovina, alla rabbia, alla cisticercosi ed alla idattidosi sono valutate in centinaia di milioni di dollari l'anno.
Questo senza tener conto delle sofferenze umane e dei decessi causati da tali malattie.